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Geovest - Servizi per l'ambiente

Società intercomunale per la gestione dei servizi ambientali

Chi siamo

Statuto

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA
 
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata GEOVEST S.r.l.".
La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale utilizzando le modalità dell’affidamento diretto “in house providing” ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) nell’interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.
 
Art. 2 – SEDE SOCIALE
La società ha sede legale in Comune di Finale Emilia (MO) e sede secondaria in Comune di Crevalcore (BO).
Con decisione dei soci potranno essere istituite o soppresse una o più sedi secondarie.
Il trasferimento della sede legale o delle eventuali sedi secondarie nell'ambito del medesimo Comune dev'essere stabilito con decisione dell’organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.
L'Organo Amministrativo potrà istituire, previi gli adempimenti di legge, filiali ed agenzie, ma unicamente nei Comuni facenti parte del territorio in cui opera.
 
Art. 3 – DURATA
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2032.
La durata della società potrà essere prorogata con decisione dei soci.
Con decisione dei soci, la società potrà essere anticipatamente sciolta ma non prima del termine di scadenza della convenzione di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti (c.d. “ in house providing”).
 
Art. 4 – OGGETTO SOCIALE
La società ha per oggetto principale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, la gestione d’impianti, beni e dotazioni acquisite e/o conferite dai soci e lo svolgimento dei servizi di:
a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze;
b) trattamento, recupero e smaltimento, anche attraverso la procedura del compostaggio di residui e rifiuti a matrice organica, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, recuperati e relativa valorizzazione.
Nella gestione di tali servizi la società ha come scopo prevalente non la remunerazione del capitale di rischio, ma la prestazione di attività nell’interesse pubblico, l’economicità nelle spese e il vantaggio per l’utenza, ciò garantendo comunque l’equilibrio di bilancio.
In via secondaria la società potrà anche svolgere le seguenti attività:
c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
d) la realizzazione, commercializzazione e gestione d’impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
e) l’elaborazione di progetti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici, dello sviluppo delle energie rinnovabili per la realizzazione e la successiva gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
f) la commercializzazione dell’energia derivata dagli impianti di cui al punto precedente.
La società potrà avere in gestione servizi pubblici locali se il suo capitale sarà interamente pubblico, se l’Ente o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e se la società realizzerà la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.
La società potrà inoltre adottare iniziative, aderire ad associazioni, sostenere progetti, che abbiano come scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.
La società potrà compiere, occasionalmente ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e commerciali che saranno ritenute utili o necessarie a detto scopo, ivi incluse le operazioni di finanziamento, anche sotto forma di garanzia e di fideiussione delle società od Enti nei quali partecipa.
 
Art. 5 – DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.
Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio con avviso raccomandato; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell’organo amministrativo.
Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati e, nell’ambito del concetto di “domicilio” e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso anche l’eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o telefax, sempre che i medesimi l’abbiano comunicato alla società.
 
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE
 
Art. 6 – CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è fissato in Euro 725.000,00 (settecentoventicinquemilaeuro) suddiviso in quote ai sensi di legge.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
Nella decisione deve essere indicato il termine per l’esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione ai soci della possibilità di sottoscrivere l’aumento di capitale. La comunicazione dovrà essere data dal Consiglio di Amministrazione a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata a.r.; detta comunicazione può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell’offerta di opzione e del termine relativo; in quest’ultimo caso il termine per l’esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento del capitale.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate. Se l’aumento di capitale non viene sottoscritto per l’intero suo importo dai soci, valgono le disposizioni di cui all’articolo 2481 bis, 3° comma, del Codice Civile per il caso di sottoscrizioni parziali.
Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, i quali dovranno godere dei requisiti previsti per il gradimento dal seguente articolo 7; in tal caso, i soci che non hanno consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2473 del Codice Civile; in tal caso i soci recedenti non potranno più essere destinatari dell’attività prevalente svolta dalla Società nei loro confronti.
 
Art. 7 – TRASFERIMENTO DELLA QUOTA, PRELAZIONE, GRADIMENTO
In caso di trasferimento, ai soci spetta il diritto di prelazione, con la precisazione che, per essere validamente esercitata, la prelazione dovrà riguardare la totalità della partecipazione dedotta in vendita; conseguentemente, il socio che intende trasferire la partecipazione di sua proprietà (nel seguito indicato come "Socio Proponente"), deve comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli altri soci, il suo intendimento, indicando il valore nominale complessivo della partecipazione dedotta in vendita, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l’identità dell’Ente Locale disposto all’acquisto, tutte le ulteriori condizioni del trasferimento ed il domicilio per la risposta, se diverso da quello risultante dal libro soci.
I soci aventi diritto alla prelazione dovranno comunicare le loro decisioni al Socio Proponente a mezzo di raccomandata a.r. che dovrà pervenire al domicilio del Socio Proponente stesso entro il termine di decadenza di 35 (trentacinque) giorni dal giorno in cui gli stessi avranno ricevuto la suddetta raccomandata da parte del Socio Proponente medesimo.
Nel caso di esercizio congiunto da parte di più soci del diritto di prelazione, il diritto spetterà a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione da questi posseduta
Se, decorso detto termine di decadenza, la prelazione non fosse stata esercitata rispetto all'intera partecipazione dedotta in vendita dal Socio Proponente, le prelazioni parziali eventualmente esercitate si considereranno, ad ogni effetto di legge, come non esercitate se, nel loro complesso, non sono state esercitate rispetto a tutta la partecipazione dedotta in vendita.
In tal caso, così come nel caso in cui, entro detto termine di decadenza, gli aventi diritto alla prelazione non dovessero rispondere o dovessero dichiarare di non voler esercitare la prelazione, il Socio Proponente avrà comunque obbligo di ottenere il preventivo gradimento dell’Organo Amministrativo alla cessione della partecipazione a terzi.
L’Organo Amministrativo, al fine di esprimere il proprio gradimento, dovrà esclusivamente valutare se il possibile acquirente, goda dei seguenti requisiti oggettivi:
a) sia Ente Locale a favore del quale, con l’ingresso in società, GEOVEST svolga la sua attività prevalente;
b) non svolga attività concorrenti, analoghe o comunque connesse con i servizi gestiti, o in conflitto di interessi con GEOVEST S.r.l.;
c) non risulti insolvente o inadempiente ad obblighi ed impegni, specie nei confronti di Enti Locali.
Al fine di conseguire detto gradimento il Socio Proponente avrà obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata a.r., all’Organo Amministrativo il valore nominale complessivo della partecipazione dedotta in vendita, i dati dell’Ente disposto all’acquisto, nonché tutta la documentazione necessaria affinché l’Organo Amministrativo possa in concreto valutare la presenza dei suddetti requisiti.
Detta valutazione si svolgerà pertanto, solo sui documenti forniti dal Socio Proponente.
Nel caso in cui l’Organo Amministrativo, sulla base di detta documentazione, accerti la presenza dei requisiti sarà tenuto a concedere il proprio gradimento alla vendita.
Ogni decisione relativa al gradimento o al mancato gradimento dovrà essere adottata dall’Organo Amministrativo ai sensi del successivo articolo 22 e congruamente motivata.
Ai fini della determinazione delle maggioranze previste in detto articolo non si dovrà tenere conto del voto degli amministratori eventualmente in conflitto di interessi.
La decisione dell’Organo Amministrativo deve essere comunicata al Socio Proponente con lettera raccomandata che dovrà pervenire al Socio Proponente stesso entro il termine di decadenza di 35 (trentacinque) giorni dal giorno in cui l’Organo Amministrativo avrà ricevuto la richiesta di gradimento da parte del Socio Proponente.
In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intenderà reso in senso affermativo.
Al fine di evitare che, in qualsivoglia ipotesi di trasferimento delle partecipazioni, possano essere disattese le sopra indicate disposizioni relative al diritto di prelazione spettante agli altri soci, le partecipazioni possono essere concesse in pegno, o essere trasferite a titolo di permuta solo previa apposita autorizzazione dei soci da rilasciarsi in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Qualsivoglia atto di trasferimento delle partecipazioni, di costituzione di pegno sulle partecipazioni posto in essere in difformità a quanto previsto nel presente articolo sarà inopponibile alla società e non sarà iscrivibile nel libro soci della stessa.
 
Art. 8 - RECESSO
L’esercizio del diritto di recesso di cui in appresso, comporta per il socio recedente l’impossibilità ad essere ulteriormente destinatario dell’attività prevalente svolta dalla società.
Il diritto di recedere dalla società spetta unicamente nei casi previsti dal 1° comma dell’art. 2473 del Codice Civile, ai soci che non hanno acconsentito:
- al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
- alla fusione o scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all’estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468, 4° comma, del Codice Civile.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione sociale che legittima il recesso ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni da quando il socio ne è venuto a conoscenza, con indicazione delle generalità del socio recedente e del numero di quote che gli appartengono.
Il recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione ed ha effetto il giorno in cui la relativa comunicazione perviene all'Organo Amministrativo della società.
Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta menzione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di effetti, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Per la determinazione di tale rimborso nonché per i tempi ed i modi di esecuzione del rimborso stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 del Codice Civile.
 
TITOLO III –– ASSEMBLEA DEI SOCI
 
Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea deve essere convocata, in via alternativa fra loro, dal Presidente del consiglio di amministrazione in via autonoma, dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o da un Amministratore a ciò delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonchè, nei casi di legge, dal collegio sindacale se nominato.
Gli amministratori sono obbligati a convocare l’Assemblea quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare all’assemblea dei soci, ovvero tanti soci che rappresentino almeno il 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, ovvero almeno due componenti del consiglio di amministrazione, purchè in tale richiesta siano indicati chiaramente gli oggetti da trattare.
L’assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
 
Art. 10 - DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
 
Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) l'approvazione dei documenti di cui all’art. 27 lett. a) e c) del presente statuto;
c) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo e la nomina degli Amministratori;
d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché del soggetto cui affidare il controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile ed i loro compensi;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;
f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
g) ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 3, comma 3°;
h) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni dei soci sono adottate sempre ed esclusivamente mediante assemblea.
 
Art. 12 – FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio e-mail almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l’assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
 
Art. 13 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.
L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Per l’approvazione delle delibere concernenti le seguenti materie sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i quattro quinti del capitale sociale:
a)      modifiche al presente statuto;
b)      aumento del capitale sociale;
c)      trasformazione della società;
d)      scioglimento o messa in liquidazione della società.
 
Art. 14 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio d’amministrazione. In caso d’assenza od impedimento del Presidente, la presidenza dell’assemblea è assunta dal Vice Presidente del consiglio d’amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima.
L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.
Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.
 
Art. 15 – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, purché non amministratore o sindaco o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
 
Art. 16 – CONFLITTO D’INTERESSI
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
 
Art. 17 – VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.
Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.
 
TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
 
Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea.
I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci.
Il consigliere decade dalla carica se assente senza valido motivo alle riunioni del consiglio per 3 (tre) volte.
Oltre all’eventuale compenso stabilito dall’assemblea, in ogni caso agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.
La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di direttore generale, di dirigente e, così in genere, di dipendente della società, oltre a quella di amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della società.
L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'assemblea, o dimissioni, salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine determinato per la durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso.
Se per qualunque motivo nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri dell’Organo Amministrativo, gli altri amministratori dovranno convocare al più presto l’assemblea per procedere alla integrazione del consiglio d’amministrazione od alla riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione stesso, da attuarsi con i medesimi criteri sopra previsti per la nomina del consiglio.
Laddove però, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori si dovrà considerare decaduto l’intero Organo Amministrativo.
In tal caso la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo sia stato ricostruito ad opera dei soci.
A tal scopo il Presidente del consiglio di amministrazione decaduto avrà obbligo di convocare urgentemente l’assemblea dei soci affinché quest’ultima possa procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
Nel frattempo l’Organo Amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
 
Art. 19 – INCARICHI E DELEGHE DI POTERI
Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un eventuale vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea.
Il consiglio di amministrazione, nel caso lo ritenga necessario, nomina tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, ben determinandone le singole attribuzioni ed i poteri
 
Art. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno i 2/3 dei suoi componenti, o dai sindaci, se nominati.
Non è ammessa la presenza per delega.
Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e, se nominato, a ciascun membro del collegio sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima; l’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, i membri del collegio sindacale.
Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche mediante “video-conferenza” o “teleconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell’esame e della deliberazione.
Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o l’amministratore che presiede la riunione) e dove deve altresì trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
 
Art. 21 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Per la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, ove regolarmente convocato, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare dal libro delle decisioni degli amministratori.
 
Art. 22 – POTERI E INCARICHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.
In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) esprime il gradimento per il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci;
b) può nominare uno o più procuratori legali per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le competenze;
c) stabilisce la remunerazione degli amministratori dotati di particolari cariche, nei limiti fissati dall’assemblea dei soci secondo quanto previsto al successivo art. 25, comma 1°, lettera b);
d) propone all’assemblea eventuali variazioni dello statuto;
e) provvede alla redazione del bilancio ed allegati di legge;
f) provvede alla redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente statuto per consentire ai soci il controllo analogo di cui al successivo art. 27.
 
Art. 23 – DIRETTORE TECNICO
Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore tecnico attribuendogli funzioni e responsabilità.
 
Art. 24 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
Al Presidente del consiglio di amministrazione, o al vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento, spettano la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
La rappresentanza legale e la firma sociale spettano anche agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe loro attribuite.
Il Presidente del consiglio di amministrazione e/o gli amministratori delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.
 
Art. 25 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'assemblea delibera i compensi spettanti agli amministratori, anche di quelli investiti di particolari cariche ed a tal fine potrà:
a) deliberare per ciascun amministratore un compenso annuale, in misura fissa e/o in percentuale rispetto agli utili, nonché, ove ritenuto opportuno, un indennizzo di fine carica da corrispondere al termine del mandato;
b) deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al consiglio di amministrazione la suddivisione dell’importo tra gli stessi.
 
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE
 
Art. 26 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE
Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che ha anche funzione di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale stesso, il controllo contabile potrà essere affidato anche ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, con decisione dei soci possono essere nominati un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Il collegio sindacale o il revisore nominati vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, e possono:
a) compiere atti di ispezione e di controllo, anche individualmente;
b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. e articoli 2309 bis e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2409 ter, comma 3°, del Codice Civile, il libro del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi o le sedi secondarie della società.

 

TITOLO VI - CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI - BILANCIO D’ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
 
Art. 27 - CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI
In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci destinatari dell’attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell’affidamento diretto (c.d. “ in house providing”).
A tal fine il consiglio di amministrazione:
a) predispone ed invia alle ATO competenti, secondo le scadenze con esse concordate, in attuazione e nel rispetto delle direttive delle medesime agenzie, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, articolati in voci analitiche per singolo Ente socio.
Tali documenti, con procedure da concordare singolarmente con gli Enti soci interessati, vengono previamente sottoposti all’approvazione dei loro Organi secondo le competenze in materia, preposti al controllo analogo;
b) predispone entro il 31 Luglio di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell’esercizio, da sottoporre agli organi preposti dei singoli Enti soci, i quali avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione.
Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti;
c) predispone entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell’ambito del documento di cui all’art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.
 
Art. 28 – BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Tuttavia, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi, l'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.
 
Art. 29 – UTILI D’ESERCIZIO
L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così destinato:
- almeno la ventesima parte alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- in considerazione della particolare attività svolta dalla società la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l’Assemblea dei Soci, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale, deliberi di distribuirlo tra i soci stessi in proporzione alle quote possedute.
 
TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI
 
Art. 30 - VERSAMENTI DEI SOCI
I versamenti eseguiti dai soci alla società, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, anche in assenza di formale deliberazione di volta in volta, si convengono in conto capitale ed infruttiferi di interessi e non potranno essere restituiti senza formale delibera dell’assemblea dei soci.
La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione a condizione che i soci che effettuano il versamento siano titolari di una partecipazione al capitale sociale non inferiore al 2% (due per cento) e siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi.
Il tutto in piena conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle sue norme e/o circolari attuative, modificative ed integrative.
Con decisione dei soci, la società potrà emettere Titoli di Debito al portatore o nominativi.
 
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
 
Art. 31 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie per le cause previste ai numeri dall'1 (uno) al 6 (sei) inclusi dell'art. 2484 del Codice Civile.
In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
In considerazione dell’oggetto principale svolto dalla società così come enunciato al precedente art. 4, la messa in liquidazione volontaria non potrà comunque essere deliberata prima del termine di scadenza della convenzione di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti “ in house providing”.
 
TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
 
Art. 32 – NORMA FINALE
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ultima modifica: 17/08/2007 - N° visioni: 4.940 Stampa

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